Art. 27.
(Prescrizione del reato).

      1. In materia di prescrizione del reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che:

              1) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni si prescrivano se

 

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l'azione penale non sia esercitata entro dodici anni dalla consumazione del reato;

              2) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non sia esercitata entro otto anni dalla consumazione del reato;

              3) i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non sia esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato;

              4) i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria si prescrivano se l'azione penale non sia esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato;

          b) prevedere che, quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si faccia riferimento alla pena più grave;

          c) prevedere che i reati puniti con la detenzione di massima durata non si prescrivano;

          d) prevedere che ai fini della prescrizione non si tenga conto delle circostanze;

          e) prevedere che se è esercitata l'azione penale il processo si prescriva nei tempi previsti dal codice di procedura penale.