1. In materia di prescrizione del reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che:
1) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni si prescrivano se
2) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non sia esercitata entro otto anni dalla consumazione del reato;
3) i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non sia esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato;
4) i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria si prescrivano se l'azione penale non sia esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato;
b) prevedere che, quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si faccia riferimento alla pena più grave;
c) prevedere che i reati puniti con la detenzione di massima durata non si prescrivano;
d) prevedere che ai fini della prescrizione non si tenga conto delle circostanze;
e) prevedere che se è esercitata l'azione penale il processo si prescriva nei tempi previsti dal codice di procedura penale.